Testo unificato sulla Libertà religiosa

Una valutazione della Commissione per i Rapporti con lo Stato dell’Alleanza Evangelica Italiana

La I Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio ha adottato il 4 luglio 2007 il testo base sulla libertà religiosa messo a punto dal relatore Roberto Zaccaria. A favore ha votato la maggioranza mentre l'opposizione ha votato contro. Una serie di elementi positivi sono presenti in questo testo.

  • Il riferimento alla laicità dello stato nel comma due dell’articolo 1;
  • Altro elemento di assoluta novità è l’articolo 11 (Servizio pubblico radiotelevisivo) che recita: “ 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce nei suoi programmi l'effettivo pluralismo in materia religiosa e assicura alle confessioni spazi adeguati di trasmissione a garanzia della loro uguale libertà secondo quanto previsto dal contratto di servizio tra la società concessionaria e lo Stato.” In un Paese in cui il pluralismo religioso non è rappresentato adeguatamente, questa norma può aiutare a creare le condizioni per una rappresentazione più ampia.
  • Anche l’articolo 13 introduce un elemento inedito, che è quello relativo ai cimiteri, che dovranno dotarsi di strumenti idonei a consentire il commiato dei defunti secondo i riti di ciascuna comunità di fede.
  • Il riconoscimento degli stessi diritti previsti per ministri di culto delle confessioni con personalità giuridica estesi ai ministri di culto delle confessioni che ne sono sprovviste (art. 12); con la frase “godono ad ogni effetto del relativo stato ” riferita i ministri di culto delle confessioni prive del riconoscimento giuridico, si dedurrebbe che sono estesi anche a questi tutti i diritti previsti dall’articolato per quelli facenti parte di confessioni minite della personalità giuridica. Sarebbe tuttavia auspicabile una formulazione più chiara che fugasse ambiguità ed incomprensioni. Oltre tutto sembrerebbe, che da tutti gli altri diritti, che non riguardino la figura e le funzioni del ministro di culto, siano escluse le chiese prive di riconoscimento giuridico, come quello ad esempio previsto dall’art . 23, commi da 2 a 4, relativo alla tutela degli edifici di culto, o quello previsto dall’art. 29, commi 1 e 2 in materia fiscale. Se così fosse sarebbe preoccupante, perché non sarebbe sufficiente accordare il riconoscimento al ministro di culto, senza garantire allo stesso tempo alla chiesa di appartenenza un riconoscimento, che ne tuteli i luoghi di culto, che preveda la possibilità per i propri appartenenti, di fare offerte deducibili dalle tasse, al pari degli altri enti religiosi riconosciuti, o la concessione di spazi o strutture pubbliche per l’esercizio del culto.

Altri aspetti della Legge presentano delle ambiguità non soddisfacenti che dovrebbero essere sciolte in una formulazione più chiara ed univoca.

  • Negli artt. 16-19, si introduce il Registro delle confessioni religiose presso il Ministero dell’Interno e si stabilisce che l’iscrizione a detto registro comporta l’acquisizione della personalità giuridica. In ogni caso, non sono stabiliti criteri certi per l’ottenimento dell’iscrizione in quanto vengono demandati ad un regolamento futuro a cura dello stesso Ministero. In assenza di criteri certi, l’introduzione del Registro è una scatola “vuota” che, mentre introduce una novità, non ne precisa i contorni. Se i criteri d’iscrizione saranno gli stessi che oggi valgono per l’ottenimento della personalità giuridica, saremmo ancora di fronte a norme discriminatorie per le molte comunità evangeliche prive di requisiti patrimoniali per l’ottenimento della stessa.
  • Per quanto riguarda la celebrazione dei matrimoni (art. 31, comma 2), se ne dovrebbe dedurre che non ci dovrebbero essere limitazioni di competenza territoriale per la celebrazione di matrimoni da parte dei ministri di culto. La qual cosa sarebbe auspicabile, ma anche in questo caso occorrerebbe una formulazione più chiara, onde evitare controversie giudiziarie, come per il passato. Inoltre, nel riconoscere valore civile ai matrimoni religiosi, dovrebbe essere precisato che questo riconoscimento vale esclusivamente per il matrimonio monogamico del nostro ordinamento, onde evitare che altre concezioni del matrimonio trovino una legittimazione giuridica.

Stefano Bogliolo
Commissione per i Rapporti con lo Stato
Roma, 9 luglio 2007