Il TAR Lombardia ragione alla chiesa evangelica Punto Luce (e all’AEI)

Norma “operante” solo se l’attività di una chiesa aumenta realmente il “carico urbanistico”

Roma (AEI), 3 luglio 2020 – Il 1 luglio è stata pubblicata la sentenza del TAR Lombardia con la quale è stato annullato il provvedimento del Comune di San Giuliano Milanese che aveva disposto la chiusura del locale della Chiesa “Punto Luce”. Secondo il Collegio, il Comune di San Giuliano ha illegittimamente applicato la norma di cui all’art. 52, comma 3-bis, della Legge Regionale n. 12 del 2005 che impone la richiesta del permesso di costruire per i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto, avendone il Comune privilegiato un’interpretazione letterale e non costituzionalmente orientata.

 

Il TAR, capovolgendo il precedente pronunciamento cautelare di rigetto, non solo ha ribadito quanto già statuito lo scorso gennaio dal Consiglio di Stato, ma anche esteso all’articolo in questione le risultanze della sentenza della Corte Costituzionale di dicembre 2019 sull’art. 72 della stessa legge: “al fine di ritenere operante“ quella disposizione regionale sul necessario permesso a costruire (art. 52 comma 3-bis), ogni comune dovrà preliminarmente riscontrare e dimostrare un “effettivo e sostanziale incremento del carico urbanistico” a causa dell’attività di culto. Tale presupposto è stato ritenuto assente per una chiesa come “Punto Luce” che si riunisce due volte a settimane con una partecipazione di 60/80 fedeli.

Al contrario, secondo il TAR il comune di San Giuliano Milanese ha mutato la norma regionale “in un mero strumento di controllo dell’attività religiosa, contrario alla regola contenuta all’interno dell’articolo 20 della Costituzione” che esclude espressamente che “il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non [possano] essere causa di speciali limitazioni legislative”. Nella sentenza, il Collegio ha qualificato l’operato del Comune di San Giuliano come sproporzionato ed inadeguato, posto che ha compresso un diritto di rilievo costituzionale, quale è l’esercizio in forma collettiva della libertà religiosa, senza previa verifica della rilevanza dell’impatto urbanistico dell’attività della Chiesa “Punto Luce” sul territorio.

Ampia soddisfazione è stata espressa dai legali della chiesa “Punto Luce” e dell’Alleanza Evangelica, i Proff. Valerio Onida e Barbara Randazzo e l’Avv. Roberto Di Loreto: negli oltre 1500 comuni lombardi, e per analogia anche in altre regioni, d’ora in poi le amministrazioni locali dovranno tener conto anche di questa sentenza nell’applicazione della norma urbanistica. L’assenza di parametri quantitativi sull’incremento del carico urbanistico potrebbe costituire un’ombra del pronunciamento, ma bisogna tener conto che l’incidenza varia sensibilmente in situazioni territoriali ed urbanistiche diverse. (DM-GC)