L’estensione Green Pass non si applica per l’accesso ai luoghi di culto

Per le chiese evangeliche sempre attivo il protocollo 2020

Roma (AEI), 20 settembre 2021 – Con il decreto N. 126 approvato dal Governo il 16 Settembre 2021 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, il green pass sarà obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’obbligo però non si applica ai luoghi di culto per cui la partecipazione ai culti nelle chiese evangeliche rimane regolata dal protocollo siglato tra Governo e chiese evangeliche che prevede specifiche misure di contenimento del Covid.

D’altro canto, qualora per raggiungere la propria comunità di fede sia necessario fruire del trasporto pubblico, va ricordato che per quello a lunga percorrenza il Green Pass è obbligatorio ai sensi del DL 6 agosto 2021, n. 111.

Per quanto riguarda il Terzo Settore, già il DL 105 del 23 luglio 2021prevedeva il Green Pass per l’accesso a “centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia”. Ora, l’estensione ai luoghi di lavoro privato ai sensi dell’Art.3, comma 2 del recente decreto ricomprende anche il volontariato.

Tali norme andranno adeguatamente considerate nel caso di chiese evangeliche costituite anche come associazioni di terzo settore, ma la commissione Libertà Religiosa dell’AEI, interrogata sul punto in questione, ritiene che se lo svolgimento delle riunioni di culto è espressamente previsto dallo statuto, ed esse sono opportunamente inquadrate come tali, per i fedeli vada applicato il citato protocollo e non gli obblighi previsti al terzo settore.