Incostituzionale la legge lombarda che chiude i luoghi di culto

La Corte costituzionale dichiara illegittimi i commi 2 e 5 dell’art. 72 L. 12/2005

Roma (AEI), 12 dicembre 2019 – Un’altra bocciatura per la legge lombarda che chiude i luoghi di culto. Con sentenza n. 254 del 5 dicembre 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni di cui all’72, commi 2 e 5 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (modificati dalla legge n. 2 del 2015) per violazione degli articoli .2, 3 e 19 Cost. L’art. 72, comma 2 subordinava l’installazione di nuove attrezzature religiose (come per esempio gli edifici da destinare a luoghi di culto) all’adozione di un Piano per le Attrezzature Religiose (PAR).

La Consulta ha dichiarato tale disposizione illegittima per il suo carattere assoluto che, senza alcuna distinzione relativa alla dimensione, alla specifica funzione ed al carattere pubblico o privato di tali attrezzature religiose, le sottoponeva ad uno stesso trattamento giuridico. Difatti, ne derivava che l’installazione di nuove attrezzature religiose avrebbe dovuto essere preventivamente localizzata all’interno del PAR, in quanto solo attraverso tale localizzazione i membri di un’associazione con finalità religiosa avrebbero potuto riunirsi nella sede di essa per svolgere l’attività di culto. L’assenza di tale previsione avrebbe avuto quale conseguenza quella di impedire ad associazioni aventi finalità religiosa non localizzate nel PAR di riunirsi per l’esercizio della libertà di cui all’art. 19 Cost.

Situazione che di fatto ha recentemente riguardato anche la Chiesa Evangelica “Punto Luce” di San Giuliano Milanese. Con la sentenza in commento, è stato dichiarato incostituzionale anche il comma 5 dell’art. 72, in quanto contenente una disposizione “ingiustificata ed irragionevole” che prevedeva l’adozione del PAR contestualmente al Piano di Governo del Territorio (PGT). A detta della Consulta tale disposizione ha avuto l’effetto di conferire ai comuni un eccessivo potere discrezionale, affidando loro il compito di decidere se e quando adottare un Piano di Governo del Territorio e quindi di un Piano delle Attrezzature Religiose, condizione quest’ultima senza la quale una struttura con finalità religiosa possa essere costituita.

Alla luce di tutto questo, si attende l’esito del giudizio del Consiglio di Stato a cui sono ricorse la Chiesa Evangelica “Punto Luce” e l’Alleanza Evangelica Italiana che potrebbe essere significativamente influenzato da questa sentenza della Corte Costituzionale. (DM)